LA GIURISPRUDENZA
Ovviamente, si tratta di una raccolta mirata. Le sentenze che andremo ad evidenziare riguarderanno esclusivamente le materie di nostra competenza (notificazioni ed esecuzioni). Sono benvenuti eventuali commenti e/o note di approfondimento da parte di chiunque.
NULLITA' DELLA NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE ESEGUITA PER COMPIUTA GIACENZA
Importanti pronunce in tema di notifiche alle persone giuridiche:
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 3 civ. - Sentenza n. 6112 del 14 marzo 2018
È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale; l’art. 145 cod. proc. civ., non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell’ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l’ufficio postale ed all’avviso relativo con lettera raccomandata).
Identica, nell'affermazione del principio di diritto: CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18762 del 13/09/2011
Corte Costituzionale - Sentenza 14.01.10, n. 3
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
corte_costituzionale_sent._14.01.2010_n._3.doc | |
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Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-09-2010, n. 19015
Una sentenza in controtendenza in tema di data di notifica.
cass._civ._sez._ii_sent._02-09-2010_n._19015.doc | |
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Cassazione civile sez. III 06 dicembre 2011 n. 26184
Notifica non perfezionata per errore del richiedente
Costituisce poi ius receptum il principio secondo il quale per il perfezionamento della notifica nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, onde evitare alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, non è sufficiente che l'atto sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, ma è necessario che il procedimento notificatorio non si sia completato per circostanze non imputabili al richiedente, ma addebitabili esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari. Di conseguenza la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poichè tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.
Costituisce poi ius receptum il principio secondo il quale per il perfezionamento della notifica nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, onde evitare alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, non è sufficiente che l'atto sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, ma è necessario che il procedimento notificatorio non si sia completato per circostanze non imputabili al richiedente, ma addebitabili esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari. Di conseguenza la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poichè tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.
Cass. civ. Sez. III, Sent, 03.03.2010, n. 5069
L'assegno postdatato non vale come titolo esecutivo
L'assegno postdatato non vale come titolo esecutivo
cass._iii_civile__3_marzo_2010_n._5069.doc | |
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Notifica dell'appello al procuratore che ha trasferito il proprio studio
MASSIMA: Il difensore che, pur avendo comunicato, informalmente e fuori del processo, l'avvenuto trasferimento di fatto del proprio studio professionale da un luogo all'altro, omette di ribadirlo all'atto della successiva notificazione della sentenza e per di più apponendo sulla relativa copia, nella cui epigrafe continuava a figurare l'originaria elezione di domicilio, un timbro professionale ancora indicante l'originario recapito, omettendo altresì, come sarebbe stato anche suo dovere deontologico, di comunicare all'albo professionale detta variazione, legittima il notificante, nelle ipotesi in cui un primo tentativo di notifica sia andato a vuoto per ragioni obiettivamente a lui non imputabili, alla luce anche del principio di ragionevole durata del processo, di propria iniziativa e senza adire il giudice, a richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio che, se perfezionato entro un ragionevole tempo (necessario, secondo la comune diligenza, ad accertare il nuovo recapito della controparte), ancorchè successivo alla scadenza del termine d'impugnazione, si considera utilmente attivato alla data della prima richiesta di notificazione.(Cassazione civile sez. II 26 marzo 2012 n.° 4842)
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Cass. civ. Sez. Unite, 09/12/2015, n. 24822
As.Pa. e altri c. Comune di Cassano Magnago e altri
Il principio della differente decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario, introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, deve essere esteso, in forza del parametro di costituzionalità della ragionevolezza, anche agli effetti sostanziali degli atti processuali nei casi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Pertanto, in materia di azione revocatoria, atteso che il diritto ad essa correlato può farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione di cui all'art. 2943, comma 1, c.c. si considera interrotta nel momento in cui l'atto di citazione è affidato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica e non quando l'atto con il quale si inizia il giudizio viene consegnato al destinatario.
As.Pa. e altri c. Comune di Cassano Magnago e altri
Il principio della differente decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario, introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, deve essere esteso, in forza del parametro di costituzionalità della ragionevolezza, anche agli effetti sostanziali degli atti processuali nei casi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Pertanto, in materia di azione revocatoria, atteso che il diritto ad essa correlato può farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione di cui all'art. 2943, comma 1, c.c. si considera interrotta nel momento in cui l'atto di citazione è affidato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica e non quando l'atto con il quale si inizia il giudizio viene consegnato al destinatario.
cassazione_a_sezioni_unite.doc | |
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