Offerta reale ed estinzione del reato
Salutiamo con favore l’entrata in vigore della disposizione prevista dal nuovo articolo 162 ter c.p. (introdotta con legge 23/06/2017 n.° 103 e pubblicata sulla G.U. 04/07/2017) che introduce l’istituto dell’estinzione del reato quando l’imputato provvede a risarcire il danno cagionato dal reato stesso. Tale estinzione è prevista anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato – con il tramite dell’ufficiale giudiziario - e non accettata dalla persona offesa, sempre che il giudice riconosca la congruità della somma offerta.
Ecco il dettato dell’art. 162 ter c.p.:
“Estinzione del reato per condotte riparatorie
Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.”
Ecco il dettato dell’art. 162 ter c.p.:
“Estinzione del reato per condotte riparatorie
Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.”
Notifica ex art. 143 c.p.c.
Contrariamente a quanto sin qui ritenuto da questo UNEP, la Direzione Generale del Ministero della Giustizia ritiene che, "anche nel caso in cui in primis sia stata eseguita una notificazione a mezzo del servizio postale con esito negativo, per procedere alla successiva notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non può rilevare unicamente l’attestazione dell’agente postale, circa l’impossibilità di recapitare il plico al destinatario dell’atto, in quanto al momento dell’accesso presso l’indirizzo indicato dal notificante, il predetto è risultato irreperibile o sconosciuto. L’attestazione dell’agente postale può valere alla stregua di un elemento utile così come il certificato rilasciato dall’ufficiale dell’Anagrafe civile (dal quale risulti che il destinatario dell’atto da notificarsi si è trasferito per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta), ma alla stessa devono seguire le ricerche sopra specificate ed una notifica effettuata a mani, nella cui relata di notifica negativa l’ufficiale giudiziario annoterà tutte le informazioni raccolte in ordine alla residenza – domicilio e dimora – del destinatario dell’atto.".
Il nostro Ufficio, pertanto, costretto ad adeguarsi all'orientamento ministeriale, chiederà che la notifica ex art. 143 c.p.c. sia preceduta, in ogni caso, da un tentativo di notifica a mani, anche se l'irreperibilità sia già stata accertata e dichiarata da un agente postale o dall'ufficiale d'anagrafe.
Il nostro Ufficio, pertanto, costretto ad adeguarsi all'orientamento ministeriale, chiederà che la notifica ex art. 143 c.p.c. sia preceduta, in ogni caso, da un tentativo di notifica a mani, anche se l'irreperibilità sia già stata accertata e dichiarata da un agente postale o dall'ufficiale d'anagrafe.
risposta_a_quesito_su_143_c.p.c..doc | |
File Size: | 25 kb |
File Type: | doc |
Con la dematerializzazione dell'assegno bancario cambiano anche le regole relative all'esecuzione forzata fondata su assegno. L'originale dell'assegno, infatti, verrà trattenuto dagli istituti di credito e sostituito, ai fini esecutivi, da una copia analogica dell’immagine dell’assegno su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi.
Di seguito il link con un compendio delle norme interessate. |
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