Il cittadino comune, a volte, necessita di chiarimenti sulle normative e sulle prassi applicative.
Questa pagina vuole rappresentare il piccolo contributo che l'UNEP di Verona ritiene di poter fornire in materia.
La ricerca telematica dei beni e dei crediti da sottoporre ad esecuzione
L’art. 492-bis c.p.c. (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), inserito dall’art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
Di fatto, con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Il procedimento appena descritto, che pure sarebbe prezioso e di portata eclatante nell’ambito dell’esecuzione forzata, mancando i decreti attuativi e le regole tecniche, è rimasto ancora inattuato.
Il legislatore, conscio del fallimento delle amministrazioni pubbliche, incapaci di fornire strumenti sia complessi (piattaforme informatiche che dialoghino fra loro) che minimali (livello minimale previsto dall’art. 155 quater delle disp. att. c.p.c.: basterebbero – a livello elementare - le autorizzazioni ad accedere e la distribuzione agli ufficiali giudiziari delle credenziali ), si è trovato costretto ad emanare una disposizione (art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.) secondo la quale, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.
In altre parole, il creditore può presentare istanza (che va indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (il domicilio, o la dimora o la sede), a prescindere dall'eventuale localizzazione dei beni che verranno individuati con la ricerca telematica, ed ottenutala potrà rivolgersi direttamente al gestore della banca dati.
L'istanza (per un fac simile si veda nella pagina "modulistica") deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto .
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, il creditore - a norma dell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. può avere accesso, fino alia stipula delle convenzioni di cui al prima comma dell'art. 155 quater disp. att. c.p.c., esclusivamente aile banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., ossia alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e a quelle degli enti previdenziali. Gestore delle banche dati dell' anagrafe tributaria è I' Agenzia delle Entrate, con le sue strutture territoriali delle Direzioni Regionali, delle Direzioni Provinciali e degli uffici territoriali.
L’art. 492-bis c.p.c. (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), inserito dall’art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
Di fatto, con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Il procedimento appena descritto, che pure sarebbe prezioso e di portata eclatante nell’ambito dell’esecuzione forzata, mancando i decreti attuativi e le regole tecniche, è rimasto ancora inattuato.
Il legislatore, conscio del fallimento delle amministrazioni pubbliche, incapaci di fornire strumenti sia complessi (piattaforme informatiche che dialoghino fra loro) che minimali (livello minimale previsto dall’art. 155 quater delle disp. att. c.p.c.: basterebbero – a livello elementare - le autorizzazioni ad accedere e la distribuzione agli ufficiali giudiziari delle credenziali ), si è trovato costretto ad emanare una disposizione (art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.) secondo la quale, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.
In altre parole, il creditore può presentare istanza (che va indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (il domicilio, o la dimora o la sede), a prescindere dall'eventuale localizzazione dei beni che verranno individuati con la ricerca telematica, ed ottenutala potrà rivolgersi direttamente al gestore della banca dati.
L'istanza (per un fac simile si veda nella pagina "modulistica") deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto .
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, il creditore - a norma dell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. può avere accesso, fino alia stipula delle convenzioni di cui al prima comma dell'art. 155 quater disp. att. c.p.c., esclusivamente aile banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., ossia alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e a quelle degli enti previdenziali. Gestore delle banche dati dell' anagrafe tributaria è I' Agenzia delle Entrate, con le sue strutture territoriali delle Direzioni Regionali, delle Direzioni Provinciali e degli uffici territoriali.